Il termine Safeguarding è diventato, o dovrebbe diventare, un termine noto a chi fa sport, sia esso un atleta, un tecnico o un dirigente.
Letteralmente significa salvaguardia e nell’ambito sportivo indica un insieme di pratiche e procedure che hanno come obiettivo quello di garantire protezione dei soggetti tesserati da abusi, violenze, molestie e discriminazione nei contesti sportivi.
Spesso si pensa che lo sport sia un ambiente privilegiato, nel quale certi tipi di episodi non si verifichino, perché luogo permeato di valori. Tuttavia, così non è, purtroppo spesso prevalgono omertà, vergogna, paura o il desiderio di dimenticare quanto subito.
I minori, le donne, le persone psicologicamente fragili, i disabili spesso nel contesto sportivo si trovano a vivere episodi di abusi, violenze e discriminazioni anche se non vengono denunciati.
Ecco, quindi, che si rende necessario realizzare comportamenti e adottare strumenti che consentano alle vittime di tali condotte abusanti di sentirsi appoggiati, compresi e che aiutino loro a denunciare cosa hanno subito.
Il quadro normativo
Nell’ordinamento sportivo italiano il responsabile Safeguarding, introdotto dal decreto legislativo n. 39/2021, è appunto la figura fondamentale per garantire la protezione dei diritti dei tesserati e prevenire abusi, discriminazioni o violenze di genere nelle attività sportive.
L’art. 16[1] del d.lgs. n. 39/2021 disciplina in modo dettagliato le modalità di prevenzione e contrasto della violenza di genere, delle molestie e di altre forme di discriminazione all’interno dell’ambito sportivo, in attuazione degli obblighi imposti dal decreto stesso.
Tali disposizioni sono indirizzate alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite e si inseriscono in un contesto normativo volto a tutelare i diritti fondamentali dei soggetti coinvolti nelle attività sportive, attraverso misure di prevenzione adeguate e la definizione di modelli organizzativi coerenti con le normative di riferimento.
Il ruolo del Safeguarding Officer
Nell’ambito di tale disciplina, il responsabile Safeguarding è un professionista con il compito di prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza, discriminazione o comportamento inappropriato, che si possa verificare all’interno delle strutture sportive.
Il ruolo che questa figura ricopre non ha carattere né repressivo né investigativo, si tratta esclusivamente di monitoraggio, prevenzione e sensibilizzazione, il responsabile Safeguarding deve, dunque, garantire che i protocolli di protezione siano attuati in modo corretto.
Quali sono le caratteristiche che deve possedere il responsabile Safeguarding?
La figura non è stata disciplinata puntualmente dal legislatore e questo ha portato notevoli difficoltà, specie nelle realtà medio-piccole, nell’individuazione dei soggetti idonei a ricoprire tale incarico.
Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 17 novembre 2020 ha istituito il Tavolo Tecnico e il Nucleo Operativo per la co-costruzione e la promozione di una politica per la tutela dei minorenni nel mondo dello sport, il risultato del Tavolo Tecnico[2] è stato reso pubblico il 6 giugno 2022 e prevede la necessaria sussistenza di qualifiche sportive e gestionali in capo al Responsabile, che dovrà frequentare dei corsi di formazione e provvedere a un aggiornamento continuo delle proprie competenze.[3]
Sarebbe opportuno che le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite adottassero delle procedure di reclutamento che indichino in modo chiaro e preciso quali sono i requisiti per potersi candidare a ricoprire il ruolo di responsabile Safeguarding.
Nonostante, a oggi, i requisiti necessari per diventare responsabile Safeguarding non sono ancora codificati, il Tavolo tecnico ha altresì indicato che al momento del procedimento di selezione del Safeguarding si dovrà:
- individuare requisiti e cause ostative a rivestire il ruolo;
- chiedere referenze che dimostrino l’idoneità del candidato ad assumere l’incarico, verificando le esperienze pregresse;
- assicurarsi che i candidati non abbiano riportato condanne penali e che non siano pendenti nei loro confronti procedimenti penali;
- verificare che i candidati non siano sottoposti a misure di prevenzione in ambito sportivo;
- verificare che i candidati non abbiano riportato sanzioni in ambito sportivo per illeciti disciplinari per condotte in violazione dei diritti della salute e del benessere delle persone minori di età;
- verificare che i candidati abbiano preso visione, sottoscritto e si siano impegnati a rispettare i codici etici/di condotta e tutte le politiche e procedure in materia di tutela dei minori eventualmente adottati dagli Organismi sportivi, Leghe professionistiche e loro Associati, dalle Associazioni e Società sportive dilettantistiche;
- subordinare la definitiva assunzione a un periodo di prova durante il quale svolgere un corso di formazione per la tutela dei diritti in ambito sportivo.
Dunque, si tratta di requisiti importanti, ma anche impegnativi.
Le indicazioni del CONI
Il CONI, nel “Modello di regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati” ha individuato, all’art. 4 comma 2, quali figure possano assumere la funzione di Safeguarding office o di suoi membri, ossia:
a) i professori universitari di prima fascia, anche a riposo, in materie giuridiche o medico-sanitarie;
b) i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
c) gli avvocati dello Stato, anche a riposo;
d) i notai, con almeno sei anni di esperienza in ambito sportivo;
e) gli avvocati abilitati all’esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva;
f) coloro che abbiano ricoperto il ruolo di Presidente, o Segretario Generale di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite;
g) gli sportivi di alto livello in discipline sportive organizzate da Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI.
Tutte le figure indicate dalla norma sono, senza dubbio, professionisti di altissimo livello, ma, in considerazione delle funzioni che il Safeguarding Officer dovrà svolgere, sembrerebbe mancare nell’elencazione un esperto in materie psicologiche o comunicazionali, che, nello specifico, lavori anche con i minori, soggetti con cui sono necessarie particolari cautele aggiuntive.
Le difficoltà delle piccole realtà sportive
Inoltre, come sottolineato poco sopra, sia il CONI, sia le indicazioni del Tavolo tecnico, sembrano dimenticare la realtà delle piccole associazioni e società sportive.
Queste realtà spesso si basano sul volontariato o sul riconoscimento di piccoli rimborsi spese, quindi, pensare che possano affidare ai professionisti del calibro di quelli individuati dal CONI un incarico come quello del Safeguarding Officer a costo zero o con costi bassissimi è impossibile.
Ecco, quindi, che sorgono alcuni problemi. Spesso queste realtà, gravate dall’obbligo di nominare un responsabile Safeguarding, avendo poche risorse a disposizione, hanno deciso di affidare tale incarico a dirigenti già presenti nell’organico o ancora a volontari che spesso sono genitori dei tesserati e che magari si sono resi disponibili a svolgere il ruolo a costo zero. È evidente, però, che tale scelta comporta dei problemi e dei rischi.
Primo, come abbiamo detto il compito è di grande rilievo, motivo per cui potrebbe essere inopportuno e potenzialmente rischioso affidarlo a soggetti non adeguatamente formati; ciò in quanto il Safeguarding Officers è colui che riceve le segnalazioni da parte dei tesserati, ne valuta la gravità e, laddove ricorrano i presupposti, trasmette il caso alle autorità competenti.
Secondo, se i soggetti fanno già parte della società, l’indipendenza e l’imparzialità nel valutare le eventuali segnalazioni non possono essere garantite. Inoltre, il responsabile deve anche monitorare le modalità di interazione tra atleti e staff, segnalare se ci sono carenze o rischi nei protocolli organizzativi o nei codici di condotta; perciò, sarebbe preferibile affidare l’incarico a una figura terza ed estranea alla società.
Il ruolo di Avvocatoincampo
In questo contesto, Avvocatoincampo affianca le società sportive per aiutarle a prevenire rischi, contribuendo così a garantire un ambiente sicuro, supportandole nell’adozione di procedure efficaci e nella gestione delle segnalazioni, mettendo tutti i soggetti coinvolti in condizione di reagire con tempestività e competenza, tutelando i tesserati che decidono di non rimanere in silenzio.
[1] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-28;39
[2] https://www.battiamoilsilenzio.gov.it/doc/policy.pdf
[3] Riforma dello Sport a cura di Carlo Rombolà, novembre 2024 pg. 118-119;




