Con la pronuncia in commento, le Sezioni Unite della Corte d’Appello F.I.G.C. hanno espresso importanti principi in materia di prevenzione contro abusi, violenze e discriminazioni in ambito sportivo.
La vicenda in oggetto riguarda le condotte di un allenatore di una squadra di calcio femminile, il quale, in più occasioni, ha incoraggiato le proprie giocatrici a tenere comportamenti antisportivi e violenti nei confronti di una loro compagna, e che era solito utilizzare un linguaggio denigratorio, discriminatorio e sessista nei confronti delle stesse calciatrici.
In particolare, all’esito delle indagini, il Procuratore Federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale, oltre all’autore materiale delle condotte (l’allenatore), il Presidente della società sportiva, il dirigente responsabile del settore femminile, la dirigente accompagnatrice e team manager della società, il responsabile Safeguarding, nonché la medesima società, per rispondere di plurime violazioni del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento F.I.G.C.
All’esito del procedimento di primo grado, il Tribunale Federale, con decisione n. 0128 del 29 dicembre 2025, ha ritenuto responsabili degli addebiti loro contestati l’allenatore, cui è stata irrogata la squalifica per anni quattro; i due dirigenti, entrambi inibiti per la durata di sei mesi e la società, soltanto a titolo di responsabilità oggettiva, punita con l’ammenda di euro 1.500,00.
Al contrario, il Tribunale di primo grado ha prosciolto, dai rispettivi addebiti, il Presidente della società e il responsabile Safeguarding, entrambi ritenuti esenti da responsabilità, nonché ha escluso la responsabilità diretta della società.
La Procura Federale ha impugnato la decisione di primo grado nei capi in cui ha assolto il Presidente, ha assolto il responsabile Safeguarding e non ha riconosciuto la responsabilità diretta della società.
Nello specifico, la Procura Federale con il reclamo contro la decisione del Tribunale Federale ha insistito per l’affermazione:
- della responsabilità del Presidente per omessa predisposizione di un assetto organizzativo idoneo a garantire un ambiente sportivo sano e rispettoso oltreché per l’inadeguato esercizio dei poteri di vigilanza e intervento a fronte di segnali di disagio e criticità manifestatisi dal gruppo squadra;
- della responsabilità del Responsabile Safeguarding per mancata attivazione di condotte preventive che la normativa federale e i principi C.O.N.I. impongono a chi è chiamato a presidiare la tutela delle atlete contro ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- della responsabilità diretta della società.
Le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello della F.I.G.C., con la pronuncia n. 0088 del 9 febbraio 2026, hanno accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale sanzionando il Presidente della società e il Responsabile Safeguarding con l’inibizione di 6 mesi ciascuno, e la società sportiva con l’ammenda di euro 2.000,00.
Nell’ambito della suddetta pronuncia le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello F.I.G.C. hanno svolto un’articolata ricostruzione degli obblighi gravanti sul Presidente e sul Responsabile Safeguarding in funzione della loro posizione di garanzia.
Con riferimento al Presidente, la Corte ha ribadito il principio secondo cui, lo stesso, oltre a rivestire il ruolo di rappresentante della società nei riguardi di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo, assume una specifica posizione di garanzia, nei confronti dell’ordinamento, del rispetto da parte dei tesserati della società degli obblighi di lealtà, correttezza e probità. Tale posizione si sostanzia nel dovere di assicurare che i tesserati, nonché coloro che agiscono in nome o nell’interesse della società, rispettino i principi fondamentali dell’ordinamento sportivo.
Dunque, il Presidente è chiamato a rispondere, non solo per non aver impedito il singolo fatto illecito, quanto per non aver predisposto un sistema idoneo a prevenirne l’insorgenza. La responsabilità del Presidente si rinviene anche nella mancata adozione di misure volte ad assicurare il rispetto delle regole di lealtà e correttezza, ossia in un inadeguato esercizio del potere di controllo che gli compete, sia sul piano dell’organizzazione dei servizi, sia sotto il profilo dell’adozione di strumenti concreti di prevenzione.
Soffermandosi poi sulla c.d. “colpa nella scelta” ascrivibile al Presidente, si segnala che nell’ambito della pronuncia in esame, la Corte Federale di Appello F.I.G.C. ha richiamato una recente decisione del Tribunale federale della Federazione Italiana Baseball Softball (n. 8/2025 del 21 gennaio 2026), nella quale, in accordo con i principi sin qui enunciati, è stata accertata la responsabilità di un Presidente per non aver scelto con la dovuta cautela e attenzione il collaboratore incaricato di sensibili compiti in materia di tutela dei minori.
Quanto sin qui esposto con riferimento alla posizione del Presidente, trova certamente applicazione anche in relazione al ruolo di Responsabile Safeguarding.
In tale ipotesi, ha spiegato la Corte, la posizione di garanzia trova fondamento in un complesso sistema di fonti, che comprende il Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, i principi emanati dal C.O.N.I., oltreché precise disposizioni di legge, quali l’art. 16 del d.lgs. n. 39/2021 e l’art. 33, comma 6, del d.lgs. n. 36/2021.
La pronuncia in esame ha chiarito, infatti, che sul Responsabile Safeguarding gravano molteplici obblighi derivanti da comportamenti attivi, pertanto, deve escludersi che tale soggetto abbia l’obbligo di agire solo quando viene a conoscenza – tramite segnalazioni di altri soggetti – di fatti illeciti. Al contrario, è necessario che il Responsabile Safeguarding si attivi in modo autonomo e indipendente per evitare l’insorgenza di situazioni non conformi al Regolamento F.I.G.C., ai Modelli organizzativi e ai codici di condotta.
La decisione in commento ha evidenziato come la posizione del Responsabile Safeguarding non si esaurisce nella gestione delle segnalazioni, ma comporta un’attività preventiva e sistemica, volta a creare un ambiente sportivo sicuro. Ne deriva che la mera adozione formale di regolamenti interni o codici di condotta non è sufficiente a escludere la responsabilità, bensì è necessario dimostrare l’effettiva attuazione di misure di controllo, informazione e vigilanza.
Particolarmente significativa è la valorizzazione della dimensione preventiva del ruolo del Responsabile Safeguarding. Quest’ultimo, hanno spiegato i Giudici dell’appello, deve operare attraverso un complesso di attività proattive, quali, a titolo esemplificativo, la formazione dei tesserati, il monitoraggio dell’ambiente sportivo, la predisposizione di canali di segnalazione effettivi e la verifica dell’efficacia delle misure adottate. Perciò, la responsabilità di tale figura non deriva solo dall’omessa reazione a un fatto illecito noto, ma anche dalla mancata creazione di un sistema idoneo a far emergere tempestivamente comportamenti inappropriati.
In conclusione, le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello F.I.G.C. hanno affermato che, in ambito sportivo, l’adozione formale di regole non basta per andare esenti da responsabilità in materia di abusi, discriminazioni e violenza. Al contrario, le società sportive e i loro dirigenti sono chiamati a dimostrare un impegno concreto e continuo nella prevenzione dei comportamenti lesivi della dignità degli atleti.
Pertanto, all’esito del procedimento di appello, la Corte Federale ha irrogato le seguenti sanzioni:
- al Presidente della Società: l’inibizione di mesi 6 (sei);
- al Responsabile Safeguarding: l’inibizione di mesi 6 (sei);
- alla società sportiva (per repsonsabilità diretta): l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).
In questa prospettiva, la decisione n. 0088 del 9 febbraio 2026 contribuisce a delineare un modello di responsabilità sempre più orientato alla qualità dell’organizzazione e dell’ambiente sportivo, al centro del quale si pone la tutela delle persone che vi partecipano.




